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Gli accessori di sollevamento devono riportare per legge un’etichetta o una marcatura con l’identificazione del materiale, necessaria per l’uso in sicurezza, e il carico massimo di lavoro o di esercizio (noto anche come WLL, Working Load Limit). Per gli accessori su cui non è possibile riportare queste indicazioni, si ricorre a una placca o a una targa, fissata sull’accessorio in oggetto.

Queste indicazioni devono essere perfettamente leggibili e collocate in punti in cui non rischino di sbiadirsi o di scomparire causa usura, né dove possano compromettere l’uso o la resistenza del singolo accessorio.

Le indicazioni obbligatorie per legge sugli accessori di sollevamento possono variare da paese a paese e dipendono dalle normative e dagli standard di sicurezza vigenti. Tuttavia, in generale, alcuni requisiti comuni possono includere:

Marcatura CE: Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati con il marchio CE, che indica la conformità ai requisiti di sicurezza e prestazioni stabilite dalla legislazione dell’Unione Europea. Questo requisito si applica per i prodotti venduti nell’UE e in alcuni paesi che adottano standard armonizzati europei.

Carichi massimi di lavoro: Gli accessori di sollevamento devono essere chiaramente contrassegnati con la loro capacità di carico massima consentita in modo che gli utenti sappiano quanto peso possono sollevare in sicurezza.

Identificazione del produttore: Dovrebbero essere indicati chiaramente il nome o il marchio del produttore e le informazioni di contatto per identificare la provenienza del prodotto.

Istruzioni per l’uso: Gli accessori di sollevamento devono essere accompagnati da istruzioni dettagliate sull’uso sicuro e corretto del prodotto.

Data di fabbricazione: Ogni accessorio di sollevamento dovrebbe essere contrassegnato con la data di fabbricazione in modo che gli utenti possano tenere traccia dell’età del prodotto e della sua vita utile.

Identificazione univoca: Gli accessori di sollevamento dovrebbero avere un numero di serie o un codice di identificazione univoco per facilitare la tracciabilità del prodotto.

Norme di sicurezza applicabili: Gli accessori di sollevamento devono conformarsi a specifiche normative e standard di sicurezza, come ad esempio le norme EN (European Norms) o ISO (International Organization for Standardization), a seconda delle regioni in cui sono commercializzati.

Certificati di conformità: Il produttore dovrebbe fornire i certificati di conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza applicabili, se richiesti.

Manutenzione e ispezione: Dovrebbero essere fornite informazioni sulle procedure di manutenzione e ispezione periodica dell’accessorio per garantirne la sicurezza e l’affidabilità nel tempo.

Tutti gli accessori di sollevamento che non presentano queste indicazioni, a prescindere dal loro stato di manutenzione e di funzionamento, devono necessariamente essere messi fuori servizio. Inoltre, successivamente, devono essere accuratamente esaminati. Potranno essere usati di nuovo soltanto quando verrà ricollocata la targa o l’etichetta identificativa.

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Le gru a bandiera sono una soluzione economica, semplice e pratica, generalmente utilizzata per servire singole postazioni di lavoro.  La peculiarità di questi impianti è data dalla possibilità di adattarsi ad aree di lavoro anguste e spazi limitati dove altri impianti non potrebbero essere disposti. Inoltre, garantendo molteplici configurazioni, essi possono essere installati anche in strutture con soffitti bassi, con ostacoli particolari o con esigenze specifiche.

Le gru a bandiera sono composte principalmente da un braccio rotante su un perno fissato a una colonna in acciaio oppure, mediante apposita staffatura, a un pilastro in cemento o a una trave presente nel sito produttivo.

Controlli periodici gru a bandiera

La periodicità delle verifiche periodiche è triennale se alla data di verifica prevista la gru a bandiera ha un’età minore di 10 anni, biennale se superiore a 10 anni. Le gru a bandiera con portata superiore ai 200 kg, oltre ai controlli trimestrali, devono essere sottoposti alle verifiche da parte dall’INAIL o SOGGETTO ABILITATO secondo quanto stabilito dall’art.71, comma 11, del D.Lgs. nr. 81/2008, con la periodicità descritta nell’allegato VII del medesimo D.Lgs.

PER IL PRIMO CONTROLLO deve essere messa a disposizione la seguente documentazione:

  • dichiarazione di conformità CE o libretto ENPI/ISPESL;
  • dichiarazione di corretta installazione (ove previsto);
  • diagramma delle portate (ove previsto);
  • diagramma dell’area di lavoro (ove previsto);
  • manuale di istruzioni per l’uso;
  • registro di controllo (rapportini delle verifiche trimestrali)

PER I CONTROLLI SUCCESSIVI la documentazione richiesta è la seguente:

  • manuale uso;
  • registro di controllo (rapportini delle verifiche trimestrali);
  • dichiarazione del datore di lavoro in merito alla individuazione e alla formazione dei lavoratori che utilizzano l’attrezzatura;
  • verbali di verifiche periodiche precedenti;
  • libretto ENPI-ISPESL (in originale – copia conforme), ovvero, per le attrezzature di lavoro provviste di marcatura CE, ai sensi del DPR 459/96, copia della dichiarazione di conformità

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Per maggiori informazioni: Tel. (+39) 0742 320920