La legge impone al datore di lavoro l’obbligo di eseguire le verifiche periodiche su tutti gli accessori di sollevamento, incluse funi e catene.

Gli accessori di sollevamento, secondo le norme ISO 9927:2013 e ISO 12482-1,  devono essere sottoposti sostanzialmente a due tipologie di controlli:

Ispezione giornaliera: effettuata prima di iniziare le operazioni di sollevamento, prevede un controllo visivo per riscontrare eventuali segnali di usura, deformazione, rottura, ecc.

Ispezione frequente: effettuata con lo scopo di verificare la permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza in modo da garantire un uso ininterrotto dell’attrezzatura. A meno di periodi di inattività, i controlli di funi e catene devono avvenire con cadenza almeno trimestrale in mancanza di una specifica indicazione da parte del costruttore (come previsto dal punto 3.1.2 dell’Allegato VI del D.lgs. 81/2008).

Tutti i controlli condotti devono essere riportati su un apposito registro, ad eccezione di quelli giornalieri (i quali devono essere registrati solamente nel caso in cui si riscontrino eventuali difetti), che deve essere conservato per almeno 3 anni.

I nostri Tecnici specializzati eseguono le attività di controllo adottando le disposizioni contenute nelle UNI ISO 4309:2011 e s.m.i.

Ispezione catene

Le catene possono subire delle alterazioni principalmente a causa dell’usura nella zona interna di contatto tra le maglie in seguito allo sfregamento continuo delle superfici delle stesse.  Per i controlli è necessario: evidenziare eventuali segni di usura, pieghe, deformazioni, intagli, riduzione di sezione, allungamenti, con particolare attenzione alle zone di contatto tra le maglie e alle zone di contatto con le noci e con i rocchetti, nonché ai punti di fissaggio al capocatena realizzati con spine.

Ispezione funi

Le funi possono subire delle alterazioni per cause meccaniche legate agli sforzi di flessioni conseguenti al piegamento intorno ai tamburi e alle pulegge e alle pressioni di contatto con gli stessi. In alcuni casi le funi possono essere danneggiate a causa dell’ossidazione. È fondamentale osservare con attenzione le parti della fune che si avvolgono su carrucole/pulegge e quelle in prossimità dei punti di fissaggio alle estremità.

Fap srl effettua controlli degli accessori di sollevamento.

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Le verifiche periodiche sugli apparecchi di sollevamento sono fondamentali per garantire sicurezza dei lavoratori.

L’art. 71 del D.L. 81/2008 (parzialmente modificato lo scorso 9 agosto 2013) prescrive che tutti gli apparecchi di sollevamento che superano i 200 Kg di portata siano soggetti a verifica per controllarne la corretta installazione e accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori. Per mettere in servizio la gru a bandiera, è fondamentale procedere con la richiesta della prima verifica periodica.

La prima verifica

La prima verifica deve essere effettuata dopo l’installazione dell’apparecchio di sollevamento e prima della sua messa in esercizio per verificarne la corretta installazione. La prima verifica va richiesta all’INAIL (ex ISPEL) che vi provvederà entro il termine di 45 giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura. Nel caso l’INAIL non riesca a provvedere entro tale termine il datore di lavoro si può avvalere di soggetti pubblici o privati abilitati (il cui elenco è reperibile sul sito dell’INAIL) secondo le modalità previste al comma 13.

Le verifiche periodiche successive alla prima

A differenza della prima verifica periodica quelle successive possono essere richieste direttamente ad uno dei Soggetti Abilitati.

Le verifiche periodiche successive alla prima hanno lo scopo di:

-verificare che la configurazione e l’utilizzo delle attrezzature sia conforme a quanto previsto dal fabbricante;

-verificare lo stato di conservazione e manutenzione;

-controllare il funzionamento delle attrezzature e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza;

-verificare la regolare tenuta del registro di controllo.

Fap Srl effettua le indagini supplementari, indicate dal testo Unico per la Sicurezza D.Lgs 81/2008, Art. 69-70-71 e dal D.Lgs. 106/09, affinché il Datore di lavoro metta a disposizione dell’operatore l’impianto in sicurezza.

I Servizi svolti:

-Controlli non distruttivi

-Esame Magnetoscopico

-Liquidi penetranti

-Ultrasuoni

-Relazione dei cicli residui

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