Le caratteristiche e i vantaggi delle Gru a ponte Bitrave

Le gru a ponte bitrave sono formate da una struttura principale composta da travi a cassone o profilato accoppiate a testate di scorrimento motorizzate, con radiocomando e pulsantiera. Il sollevamento è realizzato con paranco o argano a fune, o a catena, motorizzato.

Sono utilizzate nei capannoni industriali per la movimentazione di materiali, prodotti e macchinari.

Le gru bitrave a differenza delle monotravi sono progettate per portate e scartamenti superiori ovvero dove è necessaria la soluzione più compatta per altezze disponibili limitate.

La velocità dei movimenti di traslazione e scorrimento viene gestita tramite inverter con i pulsanti doppio scatto e al radiocomando. In questo modo anche il personale non specializzato può utilizzare il carroponte in completa sicurezza, senza pericolosi pendolamenti del carico.

L’inverter permette una minor usura e una maggior durata dell’impianto, pertanto questo tipo di impianti di sollevamento non necessita di molta manutenzione.

Il paranco di sollevamento in configurazione standard è a doppia velocità con rapporto 1/6, il che permette di avere una ottima precisione nei movimenti.

I movimenti possono essere scelti in configurazione stepless, e con sistema di sollevamento con Inverter tipo ESR (extended speed range) o ASR (adaptive speed range) che modula la velocità in funzione del carico applicato al gancio, incrementandola enormemente quando al gancio non è applicato un carico.

Tutti i carriponte sono muniti di catena porta cavi installata al posto dei cavi a festone, radiocomando e tutti i collegamenti elettrici sono effettuati tramite connettore per una più veloce sostituzione.

Quali sono i principali vantaggi delle gru a bitrave?

Questa tipologia di macchine viene adottata per i suoi principali vantaggi:

-Consentono una maggiore altezza di sollevamento montando il gruppo sollevamento sopra le travi portanti

-Soddisfano l’esigenza di qualsiasi portata anche con carichi estremamente elevati

-L’utilizzo di due travi consente una struttura più stabile e contenuta anche su grandi dimensioni di luci

-Data la loro geometria consentono l’installazione di meccanismi e gruppi di sollevamento (argani) per servizi pesanti ed intensivi

A seconda delle specifiche esigenze operative è possibile personalizzare le nostre macchine con diversi accessori, contattaci per maggiori info:

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Quando si devono obbligatoriamente installare le linee vita?

Una delle domande più frequenti che vengono rivolte a chi si occupa di sistemi anticaduta: È obbligatorio installare la linea vita sul tetto della propria abitazione?

In realtà, quando un proprietario di un’abitazione o un amministratore di condominio commissionano un lavoro di ordinaria manutenzione sul tetto ad un antennista, ad un muratore o ad uno spazzacamino, i primi hanno la responsabilità di assicurarsi della presenza o della predisposizione di idonee misure di protezione e del loro corretto utilizzo.

Dunque, quando è previsto l’obbligo di installare una linea vita sul tetto?

L’obbligo di installare una linea vita sul tetto è previsto dalla legge solo nel caso in cui non vengano installati ponteggi, in quanto l’installazione dei ponteggi è l’opzione da preferire. L’art. 115 del dlgs 81/2008 “Testo unico sulla sicurezza sul lavoro” precisa infatti che va installata una linea vita “Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lett. a)”, comma che a sua volta stabilisce che “Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale”.

In sostanza, come emerge dalle norme, la linea vita deve essere installata nel caso in cui non sia possibile utilizzare i ponteggi, ponteggi che rappresentano misure di protezione collettiva, e per questo sono da preferirsi.

Per i lavori di maggiore entità è normale montare ponteggi o parapetti, ma per gli interventi minori di solito queste misure non vengono utilizzate perché il loro costo supererebbe di gran lunga quello del lavoro da effettuare. Tuttavia in caso di infortunio i rischi per il committente sono elevatissimi.

L’installazione di un sistema di linee vita può risolvere questo problema ad un costo ragionevole. Proprio per questo motivo alcune regioni, come ad esempio l’Umbria, hanno reso obbligatoria l’installazione delle linee vita in occasioni di lavori sulle coperture.

Con la Legge Regionale n.16 del 17 Settembre 2013 la Regione Umbria è intervenuta in materia di prevenzione delle cadute dall’alto e di installazione di sistemi anticaduta e linee vita.

L’ambito di applicazione della Legge riguarda “… ogni attività che espone le persone al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile…”  non solo nel campo dell’edilizia ma anche “… dell’industria, dell’agricoltura, nonché dell’allestimento di strutture provvisorie per lo svolgimento di spettacoli […] o per altre forme di intrattenimento”.

Per quanto riguarda i lavori edili la parte più importante è il Capo II dove sono stabilite le disposizioni in materia di prevenzione dei rischi di cadute dall’alto nelle attività in quota su edifici. In particolare i progetti relativi ad interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a SCIA che riguardano le coperture o le facciate ventilate o con ampie superfici finestrate di edifici nuovi o esistenti:

-devono prevedere l’applicazione di misure di prevenzione e protezione, come ad esempio sistemi di linee vita, che consentono lo svolgimento di attività in quota in condizioni di sicurezza;

-sono integrati da un elaborato tecnico della copertura (o delle facciate) che contiene le indicazioni progettuali a riguardo. L’assenza o l’incompletezza dell’elaborato tecnico delle coperture (o delle facciate) determina l’irricevibilità del permesso di costruire o della SCIA.

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