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Le gru a bandiera e le gru a colonna sono due tipi di gru utilizzate nella costruzione e nell’industria per sollevare materiali e attrezzature, ma differiscono significativamente nella loro progettazione e nell’uso previsto.

Le principali differenze

Design e Struttura:

Gru a Bandiera: Queste gru sono caratterizzate da un braccio orizzontale, noto come asta o bandiera, collegato a una torre verticale. La torre può essere montata su un telaio mobile o su una base fissa. Le gru a bandiera sono utilizzate per sollevare carichi su grandi altezze e distanze orizzontali. Possono essere utilizzate per costruire grattacieli o altre strutture alte.

Gru a Colonna: Le gru a colonna, come suggerisce il nome, sono costituite da una colonna verticale con un braccio orizzontale (braccio di carico) che si estende lateralmente dalla parte superiore della colonna. Queste gru sono utilizzate per sollevare carichi all’interno di aree limitate, come capannoni industriali o officine, e sono spesso montate al pavimento o alle pareti.

Portata e Altezza:

Gru a Bandiera: Queste gru sono progettate per sollevare carichi molto pesanti a grandi altezze e distanze orizzontali. Possono avere una portata notevole e possono essere alte, adatte per progetti di costruzione di grattacieli o altre strutture di grandi dimensioni.

Gru a Colonna: Le gru a colonna hanno una portata più limitata rispetto alle gru a bandiera e sono progettate per sollevare carichi all’interno di spazi confinati. La loro altezza massima è solitamente inferiore rispetto alle gru a bandiera.

Applicazioni:

Gru a Bandiera: Sono utilizzate principalmente nell’industria edile per sollevare materiali pesanti e attrezzature sui cantieri di costruzione, ma possono anche essere utilizzate in altre applicazioni industriali dove è necessario sollevare carichi pesanti a grandi altezze.

Gru a Colonna: Trovano impiego principalmente in ambienti industriali come officine, magazzini e impianti di produzione, dove la necessità è quella di spostare carichi all’interno di spazi limitati o per alimentare macchine specifiche.

Mobilità:

Gru a Bandiera: Possono essere montate su una base mobile che consente di spostarle su un cantiere di costruzione, ma richiedono un montaggio e una smontaggio significativi.

Gru a Colonna: Sono spesso ancorate saldamente al pavimento o alle pareti e sono meno mobili rispetto alle gru a bandiera.

La scelta tra le due dipenderà dalle esigenze specifiche del progetto e dall’ambiente in cui verranno utilizzate.

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La comunicazione di messa in servizio è obbligatoria per tutte le gru a bandiera, sia quelle marcate CE sia per quelle non marcate CE.

La gru a bandiera è una tipologia di apparecchio di sollevamento molto diffuso nelle piccole e medie imprese, nel settore della metalmeccanica e non solo.

In commercio ci sono due tipologie di gru a bandiera:

quelle del tipo a mensola: per essere installate hanno bisogno di un supporto costituito dalle strutture esistenti (muri, pilastri, travi);

e quelle a colonna: vengono ancorate ad una colonna / pilastro metallico fissato alla pavimentazione.

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Messa in servizio della gru a bandiera

La comunicazione di messa in servizio (cosiddetta “denuncia”) è obbligatoria per tutte le gru a bandiera, sia quelle marcate CE (cioè immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996) sia per quelle non marcate CE.

Messa in servizio di gru a bandiera marcate CE

L’obbligo di messa in servizio è previsto dal DM 11 aprile 2011. La denuncia va inoltrata all’Inail. Dal 27 maggio 2019 tale comunicazione può essere effettuata solo per via telematica attraverso l’applicativo CIVA. Inail, dopo gli accertamenti di correttezza formale della documentazione ricevuta, provvederà al rilascio della matricola.

Messa in servizio di gru prive di marcatura CE

Per le gru più datate il processo di omologazione è più complesso, in quanto non è possibile denunciare l’apparecchio di sollevamento trasmettendo una semplice comunicazione. Infatti il Ministero del lavoro con Circolare n. 77/1996 ha previsto ai fini dell’omologazione la trasmissione in fase di denuncia di specifica documentazione dell’apparecchio di sollevamento, costituita da:

-Elaborati grafici (disegno d’insieme e sezioni);

-Schemi funzionali impianti elettrici e/o fluidodinamici

-Estratto relazione di calcolo con indicazione della norma tecnica adottata (ovvero esplicitazione dei criteri di calcolo).

Tale documentazione dovrà essere firmata da un tecnico iscritto al relativo albo professionale.

L’obbligo di denuncia degli apparecchi ante CE deriva dal DM 12.09.1959 all’art. 7

“i datori di lavoro, utenti di (omissis…) gru o di altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a speciali disposizioni di legge, devono farne denuncia all’ufficio competente per territorio dell’Ente nazionale prevenzione infortuni prima della loro messa in servizio. (omissis..)” ed è stato confermato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 23/2012. Decreto successivamente richiamato nella prima Direttiva Macchine (DPR 459/1996) con l’art.11:

“Chiunque utilizzi macchine già soggette alla disciplina di cui al DM 12.09.1959, messe in servizio successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento, ha l’obbligo di denuncia al dipartimento periferico competente per territorio dell’ISPESL dell’avvenuta installazione della macchina“.

L’attribuzione del numero di matricola

Dopo il ricevimento e controllo formale della documentazione l’INAIL provvederà a rilasciare numero di matricola della gru. Tale identificativo non va confuso con il numero di fabbrica dell’apparecchio di sollevamento, spesso ed impropriamente chiamato “matricola”.

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