Quando si devono obbligatoriamente installare le linee vita?

Una delle domande più frequenti che vengono rivolte a chi si occupa di sistemi anticaduta: È obbligatorio installare la linea vita sul tetto della propria abitazione?

In realtà, quando un proprietario di un’abitazione o un amministratore di condominio commissionano un lavoro di ordinaria manutenzione sul tetto ad un antennista, ad un muratore o ad uno spazzacamino, i primi hanno la responsabilità di assicurarsi della presenza o della predisposizione di idonee misure di protezione e del loro corretto utilizzo.

Dunque, quando è previsto l’obbligo di installare una linea vita sul tetto?

L’obbligo di installare una linea vita sul tetto è previsto dalla legge solo nel caso in cui non vengano installati ponteggi, in quanto l’installazione dei ponteggi è l’opzione da preferire. L’art. 115 del dlgs 81/2008 “Testo unico sulla sicurezza sul lavoro” precisa infatti che va installata una linea vita “Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lett. a)”, comma che a sua volta stabilisce che “Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale”.

In sostanza, come emerge dalle norme, la linea vita deve essere installata nel caso in cui non sia possibile utilizzare i ponteggi, ponteggi che rappresentano misure di protezione collettiva, e per questo sono da preferirsi.

Per i lavori di maggiore entità è normale montare ponteggi o parapetti, ma per gli interventi minori di solito queste misure non vengono utilizzate perché il loro costo supererebbe di gran lunga quello del lavoro da effettuare. Tuttavia in caso di infortunio i rischi per il committente sono elevatissimi.

L’installazione di un sistema di linee vita può risolvere questo problema ad un costo ragionevole. Proprio per questo motivo alcune regioni, come ad esempio l’Umbria, hanno reso obbligatoria l’installazione delle linee vita in occasioni di lavori sulle coperture.

Con la Legge Regionale n.16 del 17 Settembre 2013 la Regione Umbria è intervenuta in materia di prevenzione delle cadute dall’alto e di installazione di sistemi anticaduta e linee vita.

L’ambito di applicazione della Legge riguarda “… ogni attività che espone le persone al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile…”  non solo nel campo dell’edilizia ma anche “… dell’industria, dell’agricoltura, nonché dell’allestimento di strutture provvisorie per lo svolgimento di spettacoli […] o per altre forme di intrattenimento”.

Per quanto riguarda i lavori edili la parte più importante è il Capo II dove sono stabilite le disposizioni in materia di prevenzione dei rischi di cadute dall’alto nelle attività in quota su edifici. In particolare i progetti relativi ad interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a SCIA che riguardano le coperture o le facciate ventilate o con ampie superfici finestrate di edifici nuovi o esistenti:

-devono prevedere l’applicazione di misure di prevenzione e protezione, come ad esempio sistemi di linee vita, che consentono lo svolgimento di attività in quota in condizioni di sicurezza;

-sono integrati da un elaborato tecnico della copertura (o delle facciate) che contiene le indicazioni progettuali a riguardo. L’assenza o l’incompletezza dell’elaborato tecnico delle coperture (o delle facciate) determina l’irricevibilità del permesso di costruire o della SCIA.

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