Gru a bandiera: denuncia di messa in servizio, richiesta di prima verifica e verifiche periodiche 

La gru a bandiera è un apparecchio di sollevamento a struttura metallica.

Esistono in commercio due tipologie di gru a bandiera, quelle del tipo a mensola, e quelle a colonna.

Le prime per essere installate hanno bisogno di un supporto costituito dalle strutture esistenti (muri, pilastri, travi), le seconde invece vengono ancorate ad una colonna / pilastro metallico fissato alla pavimentazione.

Normativa gru a bandiera

Le gru a bandiera, l’utilizzo è disciplinato dal Titolo III del Dlgs 81/2008. Gli obblighi a carico di tali dispositivi sono gli stessi comuni a tutte le attrezzature di lavoro e, qualora non azionate a mano e se la portata è maggiore di 200 kg, sono soggette alle verifiche periodiche di cui all’art. 71 del Dlgs 81/2008.

Le modalità di effettuazione delle verifiche sono disciplinate dal DM 11 Aprile 2011, mentre occorre fare riferimento al Dlgs 81/2008 per tutti gli altri obblighi in materia.

L’obbligo di messa in servizio è previsto dal DM 11 aprile 2011. La denuncia va inoltrata all’Inail.

La comunicazione di messa in servizio è obbligatoria per tutte le gru a bandiera, sia quelle marcate CE (cioè immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996) sia per quelle non marcate CE.

Messa in servizio di gru a bandiera marcate CE

Dal 27 maggio 2019 tale comunicazione potrà essere effettuata solo per via telematica attraverso l’applicativo CIVA. L’Inail, dopo gli accertamenti di correttezza formale della documentazione ricevuta, provvederà al rilascio della matricola.

Messa in servizio di gru prive di marcatura CE

Per le gru più datate il processo di omologazione è più complesso, in quanto non è possibile denunciare l’apparecchio di sollevamento trasmettendo una semplice comunicazione. Infatti, il Ministero del lavoro con Circolare n. 77/1996 ha previsto ai fini dell’omologazione la trasmissione in fase di denuncia di specifica documentazione dell’apparecchio di sollevamento, costituita da:

-Elaborati grafici (disegno d’insieme e sezioni);

-Schemi funzionali impianti elettrici e/o fluidodinamici

-Estratto relazione di calcolo con indicazione della norma tecnica adottata (ovvero esplicitazione dei criteri di calcolo).

Tale documentazione dovrà essere firmata da un tecnico iscritto al relativo albo professionale.

La Prima verifica periodica

Completato l’iter di messa in servizio della gru a bandiera, è fondamentale procedere con la richiesta della prima verifica periodica.

Tale obbligo è previsto dall’art. 71 comma 11 del Dlgs 81/2008.

I Soggetti Abilitati alla verifica sono aziende private in possesso di specifica abilitazione all’esercizio delle funzioni di verifica, in aggiunta ai soggetti pubblici (Inail ovvero ASL/ARPA). L’abilitazione avviene con le specifiche previste dal DM 11 Aprile 2011.

A seguito della trasmissione del modulo di richiesta di prima verifica periodica può succedere che:

-L’Inail provvede ad effettuare direttamente le verifiche entro 45 giorni dalla richiesta;

-L’Inail entro 45 giorni comunica che non interverrà e l’incarico sarà affidato al Soggetto Abilitato;

-Decorrono i 45 giorni senza che Inail risponda, sarà quindi il Soggetto Abilitato ad eseguire la verifica.

La periodicità delle verifiche periodiche è triennale se alla data di verifica prevista la gru a bandiera ha un’età minore di 10 anni, biennale se superiore a 10 anni.

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